Cosa si intende quando si parla di diffamazione a mezzo stampa? Come funziona? Come fare una denuncia? In questo post cercheremo di capire di cosa si tratta, quali sono i limiti che il giornalista deve rispettare per evitare di commettere un illecito e come fare per presentare una denuncia per diffamazione a mezzo stampa.
La diffamazione – premessa generale
L’Art. 595 del codice penale punisce chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione. Il delitto di diffamazione e quello dell’ingiuria hanno un tratto comune – la lesione dell’onore – ma differiscono per il fatto che mentre l’ingiuria tende ad offendere l’onore o il decoro di una persona presente al momento del fatto, la diffamazione è costituita dalla comunicazione effettuata con almeno due persone ed è lesiva della reputazione di una persona assente al momento del fatto.
La diffamazione a mezzo stampa
Il terzo comma dell’articolo 595 del codice penale prevede un aumento della pena quando l’offesa sia recata con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. Questo perché l’offesa della reputazione altrui è maggiore a causa della diffusione dello strumento.
Con il termine “stampa” si intendono “tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”.
Quando un cittadino sente che la sua reputazione sia stata offesa da qualcun altro “tramite il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” può effettuare una denuncia (come vedremo meglio in seguito). Quando viene fatta una querela per diffamazione a mezzo stampa, a risponderne, oltre al giornalista autore del pezzo, saranno anche il direttore responsabile, l’editore e lo stampatore.
La diffamazione online
Secondo la giurisprudenza di merito (tribunale di Aosta, 1.06.2006, numero 553) all’interno dell’ampia nozione di stampa deve farsi rientrare anche la pubblicazione di opinioni all’interno di siti web. In questi casi, il gestore di tale spazio su internet viene considerato, ai fini penali, alla stregua del direttore responsabile di una pubblicazione.
Inoltre, anche se Facebook non può essere inquadrato nel concetto di stampa, la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “Facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata (ai sensi dell’art. 595, 3° co., c.p.), poiché si tratta di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone. (Cass. Pen. Sez, V. 07.10.2016, n. 2723).
Come fare la denuncia per diffamazione a mezzo stampa
La denuncia per diffamazione a mezzo stampa può essere fatta entro 90 giorni da quando la persona offesa viene a conoscenza della condotta lesiva. La dichiarazione di querela può essere proposta per iscritto o oralmente: in quest’ultimo caso è redatto un processo verbale sottoscritto. La querela può esser proposta personalmente o a mezzo di procuratore speciale innanzi al pubblico ministero, a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un agente consolare italiano all’estero; può essere spedita per posta, purché la sottoscrizione sia autenticata; in caso di persona giuridica va invece precisata la fonte dei poteri del rappresentante. Per i minori, il diritto di querela può essere esercitato da uno qualsiasi dei genitori: in caso di contrasto, prevarrà la volontà del genitore che intende presentare la querela. Infine, la denuncia per diffamazione può essere ritirata in qualsiasi momento (remissione di querela ai sensi dell’art. 125 C.p.).
Diffamazione a mezzo stampa e diritto di cronaca: i 3 criteri
Ma qual è il limite tra diritto di cronaca del giornalista e diffamazione a mezzo stampa? La Corte di Cassazione con la sentenza n.5259 del 18 ottobre 1984, nota anche come “sentenza decalogo”, ha precisato che il diritto di cronaca è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni:
- l’utilità sociale dell’informazione (interesse pubblico);
- la verità sostanziale dei fatti;
- la “continenza” nell’esposizione dei fatti, cioè il non eccedere rispetto allo scopo informativo da conseguire.
Nessun problema, quindi, quando il giornalista rispetta questi tre criteri guida. Negli altri casi, il rischio di incappare in una querela è, invece, indubbiamente più alto.
(Articolo scritto in collaborazione con il giurista Francesco Arpa)
Vengono sottovalutati troppo i pericoli dei social quando si tratta di scrivere commenti o post diffamatori su altre persone. Pochi sanno che le comunicazioni sui social (come Facebook) che si rivolgono a un numero indeterminato di destinatari possono integrare la diffamazione aggravata (ormai la giurisprudenza sembra abbastanza unanime su questo, come confermano siti specializzati). Se pensiamo che per questo tipo di diffamazione viene prevista la reclusione da sei mesi a tre anni o una multa non inferiore a 516 euro, più forse migliaia di euro di risarcimento oltre spese processuali, si capisce quanto dobbiamo stare attenti a non denigrare il nostro prossimo!